Procedimento Legislativo

PARTECIPANTI

doris lo moro (chair)
già dpo ministero della giustizia

augusta iannini (chair)
già vice presidente garante privacy – vice presidente odm

Tommaso Andria
Capo Ufficio Affari Istituzionali UE – MAECI

Claudio Castellan
Dirigente Superiore Polizia di Stato

Roberto D’Orazio
Fondazione Paolo Galizia – Storia e Libertà

VALERIA FALCE
ESPERTO GIURIDICO DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE – PCM

GIORGIO PIZIALI
UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Anna chiara Sorrentino
Consigliere parlamentare – Senato della Repubblica

Garante
Federica resta
Dirigente Servizio affari legislativi e istituzionali

Le 3 sfide e le 3 azioni identificate dal Tavolo.

RELAZIONE FINALE

Il tavolo ha analizzato essenzialmente il tema dell’esercizio, da parte del Garante, della propria funzione consultiva nell’ambito del procedimento legislativo e dell’attività parlamentare lato sensu intesa, esaminando le prassi consolidatesi a partire dall’introduzione della previsione della consultazione obbligatoria dell’Autorità su (schemi di) atti normativi (art. 36.4 Reg. (UE) 2016/679). 

 

Tre sfide 

1. Normazione primaria. In pochi anni la funzione consultiva del Garante rispetto al procedimento legislativo si è progressivamente consolidata. L’obbligo di consultazione preventiva dell’Autorità sui disegni di legge, anche di conversione di decreti legge (art. 36, p.4 Gdpr; art. 24, c.2, d.lgs. 51/18) è stato sinora applicato, con lungimiranza, nella forma prevalente dell’audizione. Per rendere quest’adempimento (tutt’altro che formale) maggiormente efficace e utile, nel rispetto delle funzioni svolte da tutti i soggetti istituzionali coinvolti, sarebbe opportuno disciplinare la procedura di consultazione del Garante in ragione delle peculiarità del procedimento legislativo e della sede considerati. 

2. Attività conoscitiva. La tendenza a coinvolgere il Garante – non solo nel corso del procedimento legislativo ma anche nell’ambito dell’attività conoscitiva delle Camere – è una novità recente e densa di implicazioni su cui riflettere. 

3. Oblio ed attività parlamentare: su sollecitazione del Garante e degli organi giurisdizionali, le Camere si sono dotate di una specifica disciplina in materia di tutela del diritto all’oblio, tale per cui i cittadini citati negli atti parlamentari possono richiedere alla Camera in questione di esaminare le proprie istanze di deindicizzazione mediante un’apposita procedura, bilanciando così il principio costituzionale di pubblicità dei lavori parlamentari e il diritto alla privacy. Sarebbe bene valorizzare questa tutela, promuovendone la conoscenza tra i cittadini e introducendo forme di raccordo tra il Garante e le Camere. 

 

Tre azioni possibili

1. Normazione primaria: la procedura di consultazione preventiva del Garante ai sensi dell’art. 36.4 Reg. Ue 2016/679 andrebbe disciplinata considerando le peculiarità dell’atto normativo, del tipo di procedimento legislativo, della sede (esame in referente o redigente, ad esempio) o della fase in cui essa si instauri. Inoltre, rispetto all’attività legislativa delegata, sarebbe opportuno adottare le misure necessarie ad evitare possibili discrasie tra i rilievi dell’Autorità e quelli delle Commissioni parlamentari. 

2. Attività conoscitiva: Sarebbe opportuno incrementare la prassi di audire il Garante nell’ambito dell’attività conoscitiva delle Camere,  con particolare riferimento all’esame delle segnalazioni adottate dall’Autorità, al fine di colmare eventuali vuoti normativi o modificare discipline inadeguate in relazione alla tutela della privacy.

3. Oblio ed attività parlamentare: per garantire efficacemente la tutela dell’oblio negli atti parlamentari, rilevante soprattutto rispetto al sindacato ispettivo e all’attività delle commissioni d’inchiesta, sarebbe utile introdurre una forma di consultazione tra il Garante e le Camere per i casi dubbi o di maggiore rilevanza per l’interesse pubblico.