- info@stateofprivacy.it
- +39 06.696772416
- Contatti
ROMANO STASI (chair)
Segretario Generale ABI Lab
Francesca Santilli (co-chair)
Consulenza Legale e Societaria ABI
Stefano Binaghi
Deputy Head of Zone Central & Southern Europe Digital & IP Platform BNP PARIBAS
Daniela Bragante
Group Compliance Nexi e DPO Nexi
Paolo De Bernardini
dpo Gruppo Sella
Mattia Bonfilio
contract Specialist Iccrea Banca
Lorena Bortoletto
dpo UniCredit
Davide Panella
responsabile Servizio Data Protection – Privacy Officer
Crédit Agricole Italia
Fabio Rastrelli
DPO Intesa Sanpaolo
Lucia Roli
Responsabile dpo Credem Banca
Ilaria Sica
General Counsel e dpo Banca del Piemonte
Gian luca Trequattrini
rpd banca d’italia
Garante
Francesco Modafferi
Dirigente Dipartimento realtà economiche e produttive
Le 3 sfide e le 3 azioni identificate dal Tavolo.
RELAZIONE FINALE
1. Promuovere le nuove tecnologie nell’ambito dell’operatività bancaria e finanziaria, mantenendo un punto di equilibrio tra le opportunità offerte dall’innovazione dei servizi e il rispetto del diritto alla «privacy» dei cittadini.
L’ innovazione tecnologica rappresenta una leva importante per il settore finanziario perché in grado di stimolare la continua evoluzione dei processi interni e dei servizi offerti alla clientela. I big data, i data analytics, il machine learning, sono strumenti ampiamente diffusi all’interno del settore bancario e finanziario, che attraggono ingenti investimenti da parte degli operatori, poiché possono migliorare sensibilmente, non solo i processi di business ma anche la gestione dei rischi specifici del settore (es. rischi di credito); Il loro utilizzo non può prescindere naturalmente dalla conformità delle soluzioni scelte alle normative applicabili a questi ambiti e ai meccanismi di assurance necessari per garantire il rispetto dei diritti e delle libertà dei soggetti coinvolti. In questo senso, le riflessioni sulla conformità devono procedere di pari passo con la “dinamicità” e l’evoluzione delle nuove tecnologie. Il settore, dunque, sembra spingersi verso un modello di banca sempre più “data-driven”. Tutto ciò pone nuove sfide di compliance, in particolare nell’ambito del rispetto del principio di minimizzazione del dato e dell’adeguata responsabilizzazione del titolare del trattamento nello svolgimento di procedure e analisi anche automatizzate. Per quanto rappresentato, potrà essere opportuno:
2. Abilitare un eco-sistema di scambio di dati (Open Data) che garantisca il rispetto della normativa privacy e faciliti le procedure di trasferimento dei dati in tutta sicurezza.
Il tema del trasferimento dei dati personali in Paesi Extra UE risulta essere di grande attualità anche all’interno del settore bancario e finanziario, soprattutto a seguito della decisione della Corte di Giustizia Europea (cd. “Schremes II”) e dei recenti Provvedimenti che hanno riguardato l’utilizzo di Google Analytics. In questo contesto, deve essere gestita l’esigenza che può verificarsi nell’operatività, tra gli altri, degli operatori finanziari di dover trasferire dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo; tutto ciò avviene, quasi sempre, con modalità del tutto similari tra i diversi istituti, sfruttando flussi di dati rilevabili e comporta la necessità di un numero estremamente elevato di TIA (Transfert Impact Analysis) che, nella maggior parte dei casi, si avvalgono anche di ricostruzioni della normativa, da parte di soggetti terzi il cui consulto non ha un valore “legale”. Allo stato attuale, dunque, non è possibile avvalersi di un valido strumento, anche di assunzione del rischio, che possa essere fornito come evidenza di accountability. D’altro canto, si ritiene che una maggiore valorizzazione dei cosiddetti “dati aperti” o “Open Data” potrebbe facilitare le procedure di trasferimento dei dati in paesi terzi, tra società dello stesso gruppo bancario/finanziario e con le terze parti, sempre mantenendo un adeguato grado di sicurezza. Tale approccio, potrebbe anche facilitare le attività svolte nell’ambito della sicurezza dei servizi finanziari. Per quanto rappresentato, potrà essere opportuno:
3. Garantire un maggior coordinamento tra le normative, di rango nazionale ed europeo, applicabili al settore bancario e finanziario e la normativa sul trattamento dei dati.
La normativa sul trattamento dei dati personali (si consideri, ad esempio, il General Data Protection Regulation e il Codice Privacy italiano) è caratterizzata da un ambito di applicazione trasversale. Questa particolarità, nell’ambito del settore bancario e finanziario, è stata oggetto di contemperamento con altre normative che recano disposizioni ad hoc quanto alla legittimità o meno del trattamento dei dati personali. Si pensi, come esempi pratici, all’interazione tra:
Per quanto rappresentato, potrebbe essere opportuno:
avviare ogni iniziativa utile per garantire un maggiore coordinamento tra le discipline e un confronto costante con l’Autorità Garante nazionale per illustrare la specificità di alcune discipline rispetto al GDPR e segnalare, in ambito europeo, la necessità di una maggiore “coerenza” delle regole.
Garante per la Protezione dei Dati Personali
Garante per la Protezione dei Dati Personali